
Sussiste un rapporto sinallagmatico, e, pertanto si configura una prestazione di servizi generica (da assoggettare ad Iva) resa dal fallimento ad una società, laddove quest’ultima, nell'esecuzione di un accordo di mediazione con cui le parti chiudono una controversia relativa ad un contratto di affitto immobiliare condotto dalla società, debba corrispondere una somma di denaro alla procedura concorsuale.
E' quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con l’Interpello 316/2025 di ieri.