
Il commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi è tenuto, secondo la diligenza qualificata prevista dall’art. 1176, co. 2, c.c., a verificare la sussistenza dei presupposti necessari per l’inserimento di deduzioni e detrazioni fiscali.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con ord. 13/02/2026, n. 3215: tali agevolazioni costituiscono deroghe al principio di tassazione integrale del reddito e, pertanto, richiedono un controllo accurato da parte del professionista.