
Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per i servizi di alloggio alberghiero non deve necessariamente essere estesa anche alle prestazioni accessorie rese nell’ambito del soggiorno. Ciò è possibile purché la normativa nazionale individui con sufficiente precisione le prestazioni che rientrano nell’ambito dell’agevolazione e sia comunque rispettato il principio di neutralità fiscale.
Questi principi sono stati affermati nella sentenza depositata il 5 marzo 2026 nelle cause riunite C-409/24, C-410/24 e C-411/24, riguardanti il trattamento IVA di alcuni servizi accessori forniti da strutture ricettive.