
Il tema della sorte del coobbligato in solido nelle varie edizioni della Rottamazione delle cartelle (dalla quater alla quinquies) presenta profili di criticità spesso trascurati.
Lo spunto per formulare la riflessione ci viene dalle recenti sentenze della Cassazione a SS.UU. nn. 5889 e 5890 del 15 marzo 2026, che hanno cristallizzato un principio lineare: l'istanza di definizione agevolata presentata da un obbligato, seguita dal versamento (anche della sola prima rata), produce effetti anche verso i coobbligati rimasti inermi o che hanno preferito la via del ricorso.
Il quesito sottoposto in verità si fermava allo step precedente, ossia se il momento in cui il processo dovesse considerarsi estinto fosse la mera domanda di adesione oppure il pagamento integrale di tutte le rate. Le due sentenze, tuttavia, rappresentano una mera presa d’atto di quella che è la norma sopravvenuta, posto che nelle more del giudizio, il Legislatore ha risolto il problema con una norma di interpretazione autentica (art. 12-bis, DL n. 84/2025), stabilendo che, ai soli fini processuali, la definizione si perfeziona e il giudizio si estingue con il semplice versamento della 1° o unica rata.