
L’ordinanza n. 2482/2026 della Cassazione chiarisce che l’agevolazione "prima casa" è preclusa a chi ne abbia già usufruito, indipendentemente dalla natura giuridica del precedente atto d’acquisto. Nel caso di specie, un contribuente sosteneva che la titolarità di un immobile derivante da donazione indiretta non ostacolasse un nuovo acquisto agevolato. La Suprema Corte ha però ribadito la prevalenza della sostanza fiscale sulla forma civilistica: l’effettiva fruizione del beneficio al 2% in passato "consuma" il diritto, vietandone l’illegittima duplicazione.