
Il Ministero della Giustizia, tramite una circolare pubblicata il 10 aprile 2026, ha fornito dettagliati chiarimenti operativi circa le modalità di recupero del contributo unificato e degli importi legati al raddoppio dello stesso ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. L'intervento si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), la quale ha inserito il comma 3-bis all'art. 248 del Testo Unico sulle spese di giustizia. Questa nuova norma stabilisce un principio di adempimento tempestivo: se il pagamento avviene entro il termine di 30 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo, non vengono applicati né interessi né sanzioni, sollevando l'ufficio giudiziario da qualsiasi attività di riscossione forzosa. Per il contributo unificato ordinario, tale termine decorre dall'iscrizione a ruolo o dalla costituzione in giudizio del convenuto.