
Una recente ordinanza della prima sezione civile della Cassazione (n. 10723 dello scorso 22 aprile) interviene in maniera molto netta sul tema dell’ammissibilità dell’omologazione del concordato preventivo, e contestualmente offre lo spunto per individuare una differenza di trattamento tra chi decide di percorrere questo istituto e chi invece affronta quello dell’accordo di ristrutturazione.