
Con la sentenza C-603/2024 depositata il 13 maggio 2026, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha fornito cruciali chiarimenti in merito all'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto degli aggiustamenti di prezzo operati tra società appartenenti al medesimo gruppo. Il caso analizzato riguarda la società Stellantis Portugal, S.A. e la sua controversia con l'Autorità fiscale portoghese. Il fulcro della questione risiede nell'interpretazione dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva IVA, volto a stabilire se un adeguamento dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) finalizzato a garantire un margine di profitto predefinito possa essere configurato come il corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso.