
Con la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione rigorosa in merito alla fruizione del bonus facciate del 90%, disciplinato originariamente dalla legge 160/2019. Secondo i giudici di legittimità, per beneficiare della detrazione e delle opzioni correlate non è sufficiente il mero sostenimento delle spese entro il termine del 31 dicembre 2021. Risulta infatti imprescindibile che le opere edilizie siano effettivamente iniziate, condizione necessaria per il rilascio delle attestazioni previste dalla normativa vigente, in particolare per quanto concerne la cessione del credito o lo sconto in fattura. Tale orientamento conferma la validità delle indicazioni fornite dalla prassi amministrativa, equiparando l'assenza di avvio del cantiere a una carenza dei presupposti stessi del beneficio.