Sul tema del credito inesistente o non spettante, oggetto come noto di recenti modifiche normative e di numerosi interventi interpretativi, sia di dottrina sia di prassi, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13508 del 9 maggio 2026.
Il tema è di assoluta rilevanza, posto che la distinzione continua ad avere effetti rilevanti non solo in materia di termini di accertamento, ma anche di sanzioni e di responsabilità penale-tributaria.
La vicenda riguardava un credito d’imposta utilizzato in compensazione nonostante il diniego del nulla osta da parte del Centro operativo di Pescara per esaurimento delle risorse disponibili. Tale circostanza (l’esaurimento delle risorse) avrebbe reso il credito “inesistente” (secondo l’Amministrazione finanziaria), per cui il termine per l’accertamento diveniva di otto anni, come previsto per la fattispecie (dall’art. 27 comma 16 del DL 185/2008).
La Cassazione tuttavia ha rigettato questa impostazione, perché il credito non può considerarsi inesistente quando il diniego dipende esclusivamente da un limite finanziario esterno alla disciplina agevolativa. In tale ipotesi il credito è da considerarsi esistente ed individuabile sul piano documentale, per cui al massimo è da considerarsi “non spettante”, con relativa applicazione dell’ordinario termine di decadenza.
La Corte osserva che il diniego del Centro operativo di Pescara non riguardava i requisiti sostanziali dell’agevolazione. Non erano contestati né la maturazione del credito, né l’effettiva realizzazione dell’investimento. L’unico ostacolo era rappresentato dall’esaurimento del plafond finanziario.
I limiti di spesa pubblica non costituiscono elementi costitutivi del credito d’imposta, ma rappresentano solo condizioni di utilizzo. Il credito spetta ma non può essere utilizzato, poiché il limite di spesa non elimina il presupposto agevolativo.
D’altronde, la norma che prevede l’estensione a otto anni del termine di decadenza è norma eccezionale e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva.
Rilevantissima, poi, la constatazione che tale credito era stato regolarmente indicato nel quadro RU della dichiarazione, sicchè l’Amministrazione era pienamente in grado di verificare il diniego e le ragioni del mancato nulla osta.
La giurisprudenza più recente tende a riservare la categoria dell’inesistenza alle ipotesi caratterizzate da artificiosità o fraudolenza, come i crediti simulati o fittiziamente costruiti. Diversamente, quando la situazione sia trasparente e documentalmente verificabile, non trova giustificazione l’applicazione del regime eccezionale previsto per i crediti inesistenti.
La questione della inesistenza del credito è stata decisamente complicata dalle ultime modifiche normative, che non si sono limitate a definire l’inesistenza, ma anche la non spettanza (cosa che poteva benissimo essere desunta “a contrario” dalla mancanza delle condizioni per l’inesistenza), ciò che ha generato una decisa incertezza.
La pronuncia fa riferimento alla versione precedente della norma, laddove era più chiara la distinzione tra le due fattispecie, e appartiene al filone giurisprudenziale secondo il quale l’inesistenza ricorre solo quando mancano i presupposti costitutivi del credito – o il credito è estinto – e, allo stesso tempo, tale situazione non è rilevabile attraverso i controlli automatizzati o formali previsti dalla normativa tributaria.
Ciò che occorre sottolineare è che tali due requisiti devono coesistere; la mancanza di uno di essi non è quindi sufficiente a integrare l’inesistenza tecnica del credito. Se l’irregolarità emerge attraverso i controlli ordinari dell’Amministrazione, il credito resta nell’ambito del “non spettante”.
E’ inevitabile notare che l’interpretazione estensiva delle Entrate è, ancora una volta, dettata da criteri di cassa più che giuridici, finalizzati a beneficiare del maggior termine di otto anni per l’accertamento, nonché all’applicazione delle sanzioni più pesanti (si veda articolo 13 del D. Lgs. n. 471/97).
Si tratta quindi di una pronuncia confirmativa del filone, ma ugualmente destinata ad avere effetti importanti sul contenzioso in materia di indebita compensazione.