La Legge di Bilancio per l’anno 2026 ha introdotto la liquidazione automatica della dichiarazione IVA, che risulti omessa dal contribuente.
Tale previsione normativa, improntata principalmente ad obiettivi di cassa, a ben vedere richiama l’attenzione su un aspetto abbastanza dibattuto: la detraibilità dell’Iva in assenza di registrazione dello stesso. La liquidazione automatica infatti dà per sottinteso questo assunto, rendendo evidente la fragilità della tesi per la quale la spettanza del diritto è subordinata a presupposti meramente formali, disponendo già l’Amministrazione dei dati necessari.
La redente ordinanza n. 16701 (dello scorso 28 maggio), torna proprio sull’argomento (della spettanza della detrazione Iva in assenza non solo di dichiarazione ma anche dei registri), in particolare riaffermando che il diritto alla detrazione poggia sui requisiti sostanziali dell’operazione e non può essere subordinato ad adempimenti meramente formali.
Il caso riguarda un contribuente, al quale era stata contestata l’omessa presentazione della dichiarazione Iva; il giudice di merito di secondo grado aveva negato la detraibilità dell’Iva sugli acquisti per la sola assenza delle liquidazioni periodiche, “a prescindere dall’esistenza di altra documentazione contabile”.
La Cassazione, nella sua ordinanza, ritiene infondato proprio questo passaggio.
La Corte ribadisce la assoluta secondarietà dei requisiti formali del diritto alla detrazione, in quanto essa detrazione è parte integrante del meccanismo dell’Iva e, in linea di principio, non è limitabile.
L’elemento che fonda il diritto alla detrazione non è quindi la presentazione della dichiarazione o la tenuta del registro acquisti, bensì la circostanza che il contribuente possieda i requisiti sostanziali con fatture o altra idonea documentazione, e che il diritto sia esercitato entro il termine decadenziale. Errata, dunque, la valutazione del giudice d’appello, che aveva basato la propria decisione sulla mancanza delle dichiarazioni periodiche.
Il principio, dunque, è che registrazione, dichiarazione e simili svolgono funzione meramente illustrativa e riepilogativa, strumentale ai controlli. Il diritto di detrazione, invece, va riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante,
la cui prova certa può ricavarsi da fatture o documentazione equivalente, restando “poco rilevante” l’osservanza degli obblighi dichiarativi.
Al giudice di merito (di rinvio) il compito dunque di verificare i requisiti sostanziali documentati e, insieme, la tempestività della loro deduzione.
L’introduzione della liquidazione automatica della dichiarazione Iva omessa da parte della Legge di Bilancio 2026 scoperchia, nei fatti, un paradosso non più sostenibile. Nel momento in cui lo Stato si dota di strumenti tecnologici per emettere avvisi di pagamento automatizzati basandosi esclusivamente sui dati in proprio possesso, crolla definitivamente l'impalcatura ideologica che subordinava la detrazione dell'imposta alla rigida tenuta dei registri o alla puntualità dell'invio telematico. Se i dati strutturali sono noti all'Amministrazione, la forma perde ogni funzione punitiva.