
La questione su cui ci soffermiamo oggi, prendendo spunto da una recente ordinanza della Cassazione, riguarda il tema dell’Iva nel caso di accertamenti basati su indagini bancarie. Il dubbio, infatti, è se tali importi contestati debbano o meno intendersi comprensivi di Iva.
In altre parole, posto un accertamento su una somma non giustificata di euro 5.000, il tema dibattuto è se esso debba intendersi “iva compresa” oppure “iva esclusa”.
Dopo essersi già espressa nell’ordinanza n. 10166/2026, la Cassazione è tornata sull’argomento con l’ordinanza n. 16155 dello scorso 25 maggio. Anche in questo caso, la Cassazione si è espressa in termini sfavorevoli al contribuente: nonostante il contribuente sia un commerciante al minuto (e quindi è ovvio che l’incasso sia “iva compresa”), la Corte ha sostenuto che i maggiori corrispettivi accertati dovevano ritenersi “oltre Iva”.
Eppure, a livello europeo, gli articoli 73 e 78 della Direttiva 2006/112, letti alla luce del principio di neutralità, impongono di considerare i corrispettivi accertati come già comprensivi dell’Iva.
L’ordinanza, da un lato prende atto e riconosce tale norma, ma fonda la sua decisione sul fatto che nell’ordinamento italiano esiste lo strumento per recuperare la maggiore imposta accertata. Il riferimento è all’articolo 60, comma 7, del Decreto Iva, che disciplina proprio il caso del pagamento dell’imposta accertata, delle sanzioni e degli interessi, ammettendone la rivalsa nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. Secondo la Corte, la tesi dello scorporo dell’Iva è giustificabile solo quando il sistema della rivalsa successiva non sia accessibile.