
L’accertamento basato su indagini bancarie è valido solo se l’autorizzazione è precedente, motivata e verificabile anche ex post. Se manca o è inidonea, i dati acquisiti sono inutilizzabili e l’avviso di accertamento risulta invalido nella parte che si fonda su di essi.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 19956 depositata il 15 giugno 2026, con cui ha accolto il ricorso di un avvocato, membro di uno studio legale associato, in relazione a degli avvisi di accertamento basati su indagini finanziarie svolte nei confronti dell’associazione professionale.