
Le cooperative a mutualità prevalente possono rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione da ritenuta alla fonte previsto dalla Dir. 2003/49/CE (recepita a livello nazionale dall'art. 26-quater, Dpr n. 600/73) in relazione a "interessi" o "canoni" dovute da una società consociata residente in altro paese UE.
E' quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 129/2026.
Ciò in applicazione della clausola "residuale" contenuta nella norma europea, la quale permette l'accesso al beneficio fiscale anche alle forme giuridiche non espressamente elencate nell'Allegato A della Direttiva, purché dotate di determinati requisiti sostanziali.
Finalità della Direttiva è quella di eliminare i fenomeni di doppia imposizione internazionale nei rapporti tra imprese stabilite in paesi UE diversi, assicurando parità di trattamento economico e garantendo una tassazione equa sul piano del mercato unico europeo.