E’ noto come, in base a quanto previsto dalla legge tributaria (ovvero dagli articoli 32 comma 4 del DPR n. 600/73 e 52 comma 5 del DPR 633/72), i documenti, i libri e le scritture di cui sia stata rifiutata l’esibizione in sede di accesso, ispezione o verifica non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa.