
Le operazioni straordinarie aziendali (messa in liquidazione, in seguito revocata, con temporanea concessione in affitto di ramo d’azienda e scissione societaria finale) che hanno interessato la società investitrice non sono di ostacolo alla maturazione del credito d'imposta 4.0., di cui all'art. 1, co. da 1051 a 1062, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che rimane fruibile nel solo periodo in cui interviene l'interconnessione dei beni al sistema aziendale.
Questo, in estrema sintesi, quanto chiarito dall'Interpello n. 139 del 10/07/2026, nell'affrontare una complessa vicenda societaria caratterizzata da un ricambio generazionale sfociato in dissidi tra gli eredi.