
La Corte di cassazione, attraverso l'ordinanza del 3 giugno 2026, n. 17534, ha ristabilito l'esatto perimetro applicativo del trattamento fiscale da riservare ai rimborsi per gli spostamenti dei medici convenzionati esterni. La pronuncia dei giudici di legittimità si focalizza sulla disciplina previgente alle modifiche normative introdotte alla fine del 2024, delineando una netta demarcazione tra le somme corrisposte a titolo di indennità chilometrica per raggiungere la sede di lavoro fuori comune e le ordinarie indennità di trasferta. La decisione risolve un lungo contenzioso che vedeva contrapposti i professionisti della sanità e l'amministrazione finanziaria.