
Con l'Interpello 151/2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi sulle condizioni per fruire della tassazione su base catastale dei redditi delle imprese agricole in relazione alla riconducibilità della produzione di preparati crudi a base di carne avicola tra le attività agricole connesse di cui all'art. 2135, co. 3, C.C. (attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento di animali, anche quando non siano materialmente svolte sul terreno).
Il parere chiarisce le condizioni al ricorrere delle quali le attività di manipolazione e trasformazione consentono l'applicazione del reddito agrario di cui all'articolo 32, co. 2, lett. c), TUIR, ribadendo, nella sostanza, quanto già chiarito dalla CM 44/2022 in merito alla sussistenza della condizione della "prevalenza" in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall’attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi
Tale criterio può essere applicato quando i beni appartengono allo stesso comparto produttivo e alla medesima categoria merceologica.
Quando, invece, l’imprenditore acquista da terzi prodotti appartenenti allo stesso comparto produttivo, ma di natura differente (es: mele e pere nell’ambito del comparto ortofrutticolo) la prevalenza deve essere verificata confrontando:
da operare solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto produttivo e alla stessa categoria.