
Il Tribunale UE, con la sentenza resa il 9/09/2026, nella causa T-366/25, si è pronunciato in merito all'interpretazione dell'art. 19, par. 1, della Dir. 2006/112/CE (cd. "Direttiva IVA"), in relazione alle condizioni necessarie per configurare un trasferimento di un'universalità totale/parziale di beni, escluso dall'ambito di applicazione ordinario dell'IVA.
Il punto centrale è che la verifica deve essere svolta per ciascuna operazione e per ciascun beneficiario, non ricostruendo a posteriori l’effetto economico complessivo della sequenza negoziale.