
L’istanza di adesione all'accertamento presentata a seguito della notifica di uno schema di atto non beneficia della sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre. Il termine di 30 giorni assegnato al contribuente decorre, pertanto, in via continuativa dalla ricezione dello schema, senza alcuna interruzione nel periodo estivo.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate durante lo Speciale Telefisco 2026. Il contribuente può presentare l’istanza entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto; se non esercita tale facoltà, può comunque richiedere l’adesione entro 15 giorni dalla successiva notifica dell’atto di accertamento o dell’atto di recupero del credito d’imposta.