
Nel calcolo della non commercialità delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore possono assumere rilievo anche gli accantonamenti contabilizzati a fronte di costi certi nell’esistenza e oggettivamente determinabili nell’ammontare, pur se il relativo esborso finanziario avverrà in esercizi successivi.
È questa l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate in occasione dello Speciale Telefisco 2026 del 24 settembre, con riferimento al test previsto dall’articolo 79, commi 2 e 2-bis, del Codice del Terzo settore.
Un esempio tipico è rappresentato dalle quote maturate per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, che concorrono alla formazione dei costi effettivi dell’attività di interesse generale anche prima del pagamento materiale al lavoratore.