
La responsabilità del liquidatore delle società di capitali per le passività sociali non soddisfatte trova il proprio fondamento normativo negli artt. 2495, co. 3, Cod. Civ. (in ambito civilistico) e 36, co. 1, D.P.R. n. 602/73 (in materia tributaria).
Tale profilo di responsabilità non si configura come un fenomeno di derivazione successoria, qual è quello che investe i soci, bensì nasce da una condotta colposa o dolosa posta in essere dal liquidatore stesso nell'esercizio delle proprie funzioni. La fattispecie assume la natura di una sanzione amministrativa volta a punire la mancata osservanza dei doveri di diligenza e l'omissione degli adempimenti legali previsti per il corretto svolgimento della procedura estintiva.