
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare (in “Fisco passo per passo” dello scorso 25/09), l’Agenzia delle Entrate, nel corso dello scorso Telefisco, ha affermato che l’istanza di adesione all'accertamento presentata a seguito della notifica di uno schema di atto non beneficia della sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre. Né opera, sempre secondo l’Agenzia, qualsiasi sospensione estiva del termine di trenta giorni, previsto dall’articolo 6, comma 2-bis, del Dlgs n. 218/1997 per presentare l’istanza di accertamento con adesione dopo la comunicazione dello schema di atto. Scontata, invece, la inapplicabilità della sospensione feriale della L. n. 742/1969, che riguarda i termini processuali e non quelli di natura procedimentale.