
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25770 del 24 settembre 2026, si è pronunciata in materia di trattamento IVA applicabile al trasporto di persone, delineando l'esatto perimetro dell'articolo 10, comma 1, n. 14, del D.P.R. n. 633/1972.
I giudici di legittimità hanno stabilito che il regime di esenzione IVA trova applicazione unicamente a fronte di prestazioni aventi ad oggetto il mero trasporto, rimanendo precluso laddove l'operazione includa servizi aggiuntivi a finalità turistico-ricreativa.