
L'introduzione dello schema d'atto (art. 6-bis della Legge 212/2000) risponde alla esigenza di bilanciare il diritto di difesa del contribuente con le esigenze dell'azione accertativa; la norma (il comma 3 del medesimo articolo) prevede che, qualora la scadenza per la presentazione delle osservazioni del contribuente (ordinariamente 60 giorni) cada oltre il termine di decadenza dell'accertamento o a meno di 120 giorni dallo stesso, il termine decadenziale sia posticipato al centoventesimo giorno successivo.