
Nelle triangolazioni intracomunitarie, l'omesso riferimento all'inversione contabile ("reverse charge") da parte del promotore impedisce l'applicazione del regime di semplificazione IVA.
Questo è quanto sancito dal Tribunale UE, nella sentenza di ieri, relativa alla causa T-773/25, il quale ribadisce che tale indicazione in fattura costituisce un requisito sostanziale, non sanabile retroattivamente mediante una successiva integrazione della fattura.