
La scelta di avvalersi del ravvedimento operoso è tendenzialmente irretrattabile. Con l’ordinanza n. 27121 del 18 ottobre 2026, la Cassazione ribadisce la natura negoziale della regolarizzazione e subordina la possibilità di rimetterla in discussione alla dimostrazione di un errore essenziale e riconoscibile, prendendo le distanze dall’orientamento che distingue, ai fini del rimborso, le sanzioni dalle imposte e dagli interessi.