Nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’aliquota IVA agevolata (10%) è applicabile anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in virtù della disciplina contenuta nell’art. 7, co.1, lett. b), L. 488/1999.
Il campo applicativo della norma riguarda, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 71/E/2000, i fabbricati “a prevalente destinazione abitativa privata”.
Oggetto di agevolazione sono le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, nonché l’’ipotesi in cui l’intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene.
In tale ultimo caso, l’applicazione dell’aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione. Fanno eccezione i c.d. beni di valore “significativo”, individuati dal D.M.29.12.1999. Per i beni cosiddetti di “valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.