I contribuenti in contabilità semplificata, nell’ambito della determinazione del reddito del periodo 2017, dovranno applicare i seguenti concetti, differenziando tra i contribuenti:
a) che non hanno esercitato l’opzione “registrato = incassato/pagato”:
- fatture di acquisto: vanno annotate entro 60 giorni dall’effettuazione del pagamento; la registrazione oltre tale termine comporta l’indeducibilità del costo laddove la registrazione avvenga nell’esercizio successivo
- operazioni attive/passive non rilevanti ai fini Iva cui si applica:
- il principio di cassa: vanno anch’esse annotate entro 60 giorni dall’incasso/pagamento
- il principio di competenza: vanno annotate entro i termini di presentazione del Mod. Redditi
b) che hanno esercitato l’opzione “registrato = incassato/pagato”:
- fatture di acquisto: non devono rispettare il termine di 60 giorni dal pagamento; l’annotazione nel 2018 permetterà il differimento del costo su tale periodo d’imposta
- operazioni attive/passive non rilevanti ai fini Iva:
- non trova applicazione il criterio “della registrazione” (ma continua l’effettivo incasso/pagamento)
- trovano applicazione gli stessi termini del caso precedente, distinguendo sempre tra componenti cui si applica il principio di cassa e quelli cui si applica il principio di competenza
fatture di vendita: ove la registrazione nei termini dell’art. 23 Dpr 633/72 (15 gg dall’emissione; il 15 del mese successivo per le fatture differite) cada nell’anno successivo, la tassazione si applica in tale periodo.