In presenza di comportamenti fraudolenti nell’ambito delle opzioni di cessione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, è prevista la responsabilità in solido col committente da parte del fornitore (in caso di sconto in fattura) e del cessionario (in caso di cessione del credito) laddove ricorra il concorso in violazione con dolo o colpa grave.
Detta responsabilità solidale non opera nel caso in cui il cessionario/fornitore:
In assenza di documentazione, il cessionario/fornitore può provare con ogni mezzo a sua disposizione di aver messo in atto la dovuta diligenza o la non gravità della negligenza.