In presenza di acquisto di un immobile con applicazione della cd. “agevolazione prima casa”, decade il contribuente che:
Il beneficio è, tuttavia, conservato laddove, entro 1 anno dalla cessione/donazione, si proceda a riacquistare altro immobile (anche a titolo gratuito) da adibire a propria abitazione principale.
La regola si applica anche nel caso in cui, successivamente all’acquisto agevolato, si provvede al suo frazionamento in più appartamenti e alla successiva vendita, prima dei 5 anni, di una/più di dette porzioni.