Nei giorni successivi al 30/09/2014 è importante che l’intermediario abilitato provveda a monitorare le comunicazioni telematiche al fine di poter, in caso di scarto da parte della procedura, provvedere tempestivamente alla rimozione e al re-invio delle dichiarazioni interessate.
L’attestazione di ricezione telematica costituisce, infatti, per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e va conservata, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documentazione, fino al termine del periodo previsto per l’attività di accertamento (31/12 2018).
In ogni caso, le dichiarazioni presentate in via telematica nei termini e successivamente “scartate” si considerano tempestive, a condizione che siano correttamente ritrasmesse entro 5 giorni dalla data della comunicazione di avvenuto scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate.