Il soggetto che richiede di avvalersi del beneficio della rateizzazione delle cartelle ex art. 19 DPR n. 602/1973 è tenuto a rilasciare una autocertificazione attestante di non avere fatto ricorso ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare o da Leggi equiparate, né di avere avviato il procedimento giudiziale finalizzato all’omologazione di accordo di ristrutturazione, né di avere già depositato istanza di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter L.F.
Qualora il contribuente si trovi in una situazione di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. (con o senza transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.) ovvero al concordato preventivo ex art. 160 L.F. l’Agenzia della Riscossione emetterà un preavviso di rigetto dell’istanza di rateizzazione.