L’Agenzia delle Entrare ha recentemente recepito l’orientamento della Corte UE, sostenendo che:
- le lezioni di guida automobilistica impartite dalla scuola guida
- sono imponibili Iva (e non esenti, per assimilazione a quelle “didattiche”, come in precedenza sostenuto).
Di conseguenza, per tutte le annualità ancora accertabili (dal periodo d’imposta 2014) le scuole guida:
- sono tenute a presentare il mod. Iva integrativo, dove evidenziare il maggio debito sulle fatture e la maggiore detrazione Iva per la sopravvenuta disapplicabilità del prorata di esenzione
- versando contestualmente maggiore saldo Iva a debito
senza alcuna applicazione di sanzioni (nè riferite alle dichiarazioni, nè per il versamento dell’Iva) o interessi.