Info Flash Fiscali 021 / 2104/02/2021Gestione di farmacie - Corrispettivi telematici e Fatture elettronichePer quanto attiene l’attività delle farmacie occorre considerare le seguenti particolarità: anch’esse rientrano tra i dettaglianti tenuti all’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia; dal 2022 tali soggetti saranno tenuti all’invio al STS, il quale prenderà successivamente disponibili i dati all’Agenzia un meccanismo particolare si applica al rimborso da parte del SSN dei farmaci mutuabili ceduti; peraltro anch’essi rientrano nell’invio telematico dei corrispettivi e nel meccanismo della ventilazione ai fini Iva; nessuna particolarità, al contrario, per la cessione dei farmaci/altri beni non mutuabili in caso di emissione di fatture, per tutto il 2021 ricorra ancora il divieto di utilizzo del formato elettronico nel caso di prestazioni sanitarie rese alla persona (o prestazioni diverse trasmesse al STS). Ai fini reddituali, le imprese in contabilità ordinaria dovranno riconciliare le cessioni di farmaci mutuabili effettuate negli ultimi mesi dell’anno (imponibili per competenza) per le quali il debito di Iva si genera solo al momento dell’incasso da parte della ASL nell’anno d’imposta successivo.
Info Flash Fiscali 212 / 2116/11/2021Esonero contributivo - Esito istanze e versamento residuo - Chiarimenti dell'INPSCon un recente Messaggio del 15/11/2021, l’INPS ha reso noto che: dal 15/11/2021 è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento l’esito delle verifiche preliminari compiute sulle domande di esonero parziale dei lavoratori autonomi; dal 29/11/2021 sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero. Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento entro il 31/12/2021, dovesse eccedere l’importo concesso dell’esonero, il contribuente deve procedere al pagamento della differenza contributiva entro il giorno 29/12/2021, senza aggravio di sanzioni civili e interessi.
Info Flash Fiscali 221 / 2129/11/2021Imposta di bollo - Entro il 30 novembre il versamento del 3 trimestre 2021Il 30 novembre scadrà il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 3 trimestre del 2021 e su quelle del 1 e 2 trimestre 2021, ma il cui ammontare non abbia superato l’importo di . 250. I contribuenti, infatti, potevano decidere di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella ordinaria del 31 maggio e del 30 settembre 2021 (art. 6, co. 2, DM 17 giugno 2014).