Tra gli interventi “trainanti” , ammessi alla detrazione del 110% anche ove realizzati autonomamente, rientrano quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”) previsti dai co. da 1-bis a 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013, realizzati su immobili siti in zone sismiche 1, 2 e 3.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che in caso di:
- fabbricato con più unità immobiliari (funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno) la detrazione spetta nel limite di €. 96.000 calcolato in modo unitario tra unità abitative e relative pertinenze
- demolizione con ricostruzione e ampliamento di tre immobili che vengono trasformati in due abitazioni per il calcolo dei tetti di spesa spettanti si devono considerare le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.