L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in relazione ad eventuali errori commessi nelle comunicazioni di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura. Nel ricordare che le comunicazioni possono essere annullate/corrette entro il giorno 5 del mese successivo a quello di invio e solo antecedentemente all’accettazione del cessionario/fornitore, l’Agenzia chiarisce che in presenza di:
Infine, è chiarita l’applicabilità della “remissione in bonis”, cioè l’invio (o il reinvio post annullamento) della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.