Per la detrazione dell’Iva è richiesto, oltre al verificarsi del momento impositivo, anche la concreta ricezione (ed annotazione nel registro acquisti) della fattura che certifica l’operazione di acquisto.
Per le fatture a cavallo d’anno, per le quali la fattura è stata emessa nel 2022, e risulta:
non essendo in tal caso, applicabile il più ampio termine per l’annotazione di cui al DL 119/2018.
Nel caso delle importazioni, si pone il problema di determinare il momento rilevante per la detrazione, alla luce della soppressione del formulario cartaceo e della sua sostituzione con il “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” rilasciato in formato elettronico dall’Agenzia delle dogane.