In merito all’omessa comunicazione ENEA per lavori ammessi all’ecobonus (ordinario o super-ecobonus), la posizione dell’Agenzia Entrate è da sempre univoca: ciò causa la perdita della detrazione fiscale.
In relazione, poi, al nuovo obbligo di comunicazione ENEA di cui all’art. 3, DL n. 39/2024 (c.d. “Salva Conti”) per il super-ecobonus, è lo stesso legislatore a prevedere la perdita dei benefici fiscali in caso di omesso invio.
La giurisprudenza, al contrario, ha mostrato, nel tempo, orientamenti non coerenti. In ultimo, la Cassazione (Ord. 12/07/2024) ha che il mancato rispetto del termine di 90 giorni dalla fine dei lavori per l'invio della comunicazione non implica decadenza dal diritto alla detrazione, in assenza di una chiara disposizione normativa in tal senso e considerato il carattere esclusivamente statistico di tale obbligo.
L’orientamento di prassi e della giurisprudenziale (salvo nuove future pronunce) dovrebbero potersi applicare anche all’omissione della nuova comunicazione ENEA di cui al citato art. 3, DL n. 39/2024.