Per effetto delle disposizioni della Legge di bilancio 2020, dal periodo d’imposta 2022 l’IMU è divenuta integralmente deducibile ai fini fiscali secondo il principio di cassa (art. 99, co. 1, TUIR)
Al contrario, l’imposta è da sempre indeducibile ai fini dell’IRAP. In relazione a quest’ultimo aspetto si è espressa anche la giurisprudenza; da ultima la Corte di Cassazione (sent. n. 21/2024 e n. 171/2024), che ha fermato la legittimità dell’indeducibilità dell’imposta dall’IRAP, anche se assolta sugli immobili strumentali.