Entro il prossimo 16 dicembre è dovuto:
Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: acconto entro il 16 dicembre mentre il saldo è dovuto entro il 16 febbraio 2025.
L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.