L’Agenzia delle Entrate, nel fornire chiarimenti per quanto riguarda la comunicazione preventiva da inoltrare telematicamente al GSE al fine di “prenotare” il credito d’imposta per investimenti 4.0, ha chiarito che la tardività nell’invio della comunicazione preventiva
- non impedisce il sorgere del diritto al credito d’imposta (che rimane garantito in ragione del momento di effettuazione dell’investimento ed è, pertanto, da indicare nel quadro RU del relativo Mod. Redditi)
- essendo di ostacolo alla sua utilizzazione in compensazione nel mod. F24
A tal fine l’Agenzia chiarisce che:
- la tardività non è autonomamente sanzionata (non vi è necessità di ricorrere alla remissione in bonis), risolvendosi nel solo blocco dell’utilizzo del credito d’imposta
- per sbloccare l’utilizzo del credito non è ammesso procedere alla sola trasmissione della comunicazione “a consuntivo”, dovendosi comunque inviare anche la comunicazione preventiva, ancorché in modo tardivo.