L'Agenzia delle entrate ha recentemente confermato che:
- anche nel caso di mancata stampa/conservazione sostitutiva dei registri contabili (limitandosi a mantenerli aggiornati in modalità elettronica, secondo quanto disposto dal "Decreto semplificazioni fiscali)
- le imprese non sono esonerate dagli obblighi relativi alla loro numerazione/bollatura ed all’assolvimento delle relative imposte.
In tal caso occorre assolvere le imposte al pari di quanto previsto per la conservazione sostitutiva, e cioè:
- per i registri contabili (libro giornale e libro inventari): è dovuta la sola imposta di bollo
- per i libri sociali (libro delle Assemblee, del CdA, ecc.): è dovuta sia l’imposta di bollo che la TGC (quest’ultima è assolta in modo forfettario, in ragione del capitale sociale, per le Srl/Spa; per le cooperative non esenti - e in via meramente facoltativa per le società di persone - è dovuta all’atto della “vidimazione iniziale”)
entrambe calcolate facendo riferimento al conteggio delle righe/pagine presenti sul supporto informatico (così come avviene per le pagine fisiche dei libri tenuti in modalità cartacea).