A causa della differenza nella definizione di fabbricato ai fini ICI rispetto a quella ai fini IMU, in passato si era creato un contrasto nella giurisprudenza e nella prassi circa l’assoggettabilità o meno all’imposta:
Ai fini ICI, l’orientamento consolidato era l’esenzione dal tributo (sia per il fabbricato che per l’area edificabile). Ai fini IMU, parte della giurisprudenza (a cui molti Comuni si sono allineati) ha ritenuto imponibile il terreno fabbricabile sottostante il fabbricato.
Contraria la giurisprudenza della Cassazione ed il MEF; alla luce di quest'ultima impostazione sono diverse le strade percorribili dal contribuente.