Per i Mod. CU 2025 sono previste scadenze differenziate per l’invio all’Agenzia Entrate; in particolare:
- al 17/03/2025: scadevano le CU relative ai redditi di lavoro dipendente/assimilato ed alcuni redditi di lavoro autonomo/redditi diversi
- al 31/03/2025: andavano inviate le CU contenenti redditi relativi ai professionisti
- al 31/10/2025: andranno inviate le altre CU (agenti e rappresentanti di commercio, ecc.).
In caso di violazione, si applicano le sanzioni di cui art. 4, co. 6-quinquies, DPR n. 322/98:
- per ogni modello omesso/tardivo/errato si applica la sanzione di €. 100, con un massimo di €. 50.000 per sostituto di imposta
- se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine ordinario la sanzione diviene pari a €. 33,33 (1/3 di €. 100) con un massimo di €. 20.000 per sostituto di imposta.
Su dette sanzioni edittali è possibile applicare l’abbattimento tramite il ravvedimento operoso.