L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, in relazione al “bonus barriere architettoniche” con detrazione del 75%, di cui all’art. 119-ter D.L. 34/2020, che in caso di intervento effettuato:
In sostanza, in tal caso prevale il distinto e autonomo accatastamento rispetto al fatto di non possedere un autonomo accesso dall’esterno.