
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente confermato che:
Il superamento del limite comporta, infatti la causa di cessazione prevista dall’art. 32, D.Lgs n. 13/2024.
La circostanza che il contribuente abbia optato, nel 2024, per il regime semplificato non modifica questo esito, poiché ciò che conta è la qualificazione soggettiva con cui egli ha aderito al concordato.