
L'art. 16-ter, TUIR (come modificato dalla Legge di Bilancio 2025) dispone che, a decorrere dal 2025:
Il comma 4-ter di tale articolo, tuttavia, esclude dal computo dell’importo detraibile tra gli altri oneri anche quelli relativi a premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. f ) e f-bis), TUIR, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31/12/2024.
A tal fine si è resa necessaria una nuova codifica di detti oneri da utilizzare nel mod. Redditi PF 2026 (o mod. 730/2026) 2025), al fine di distinguere tra contratti stipulati prima o dopo il 1/01/2025.