Forse stavi cercando: ripristinato fino al 31 dicembre 2017 l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea (Intra-2). Viene inoltre riscritta la normativa concernente gli obblighi di comunicazione relativi a operazioni intracomunitarie, sostituendo la norma di riferimento (art. 50, co. 6, Dl 331/1993). Le nuove disposizioni avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018
Numerose le novità fiscali. Nel presente intervento oggetto di trattazione: modifica dei termini per l’invio della nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo anno di applicazione (2017) (c.d. nuovo spesometro) ripristinato fino al 31 dicembre 2017 l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea (Intra-2). Viene inoltre riscritta la normativa concernente gli obblighi di comunicazione relativi a operazioni intracomunitarie, sostituendo la norma di riferimento (art. 50, co. 6, Dl 331/1993). Le nuove disposizioni avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 abrogate le disposizioni (co. 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies art. 2, Dl 138/2011) che disciplinano la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari e i connessi controlli dell’Agenzia delle Entrate. Rimangono ferme le modalità di tassazione.