Dal 2024, l’introduzione del principio di onnicomprensività nell'art. 54, TUIR, modifica il trattamento fiscale dei crediti edilizi per i lavoratori autonomi. Il costo d’acquisto è deducibile nell’anno di pagamento, mentre il valore nominale compensato è imponibile nell’anno di utilizzo (Interpello n. 171/2025), anche per crediti acquistati in anni precedenti.